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approvato il nuovo Regolamento della cassa integrazione FSBA

In data 14 dicembre 2022 il Fondo nazionale FSBA ha approvato il nuovo Regolamento della cassa integrazione FSBA, che ha decorrenza dall’1 gennaio 2023. Vi invitiamo a prenderne visione cliccando su questo link. [1]

Ad oggi SINAWEB non consente ancora la presentazione di domande FSBA per il 2023: sono in corso i necessari aggiornamenti tecnici al sito nazionale. FSBA ha peraltro precisato che “al fine di garantire la corretta fruizione delle prestazioni, le domande di prestazione di competenza gennaio 2023 potranno essere presentate durante tutto il mese di gennaio 2023, con presentazione anche oltre la data di inizio sospensione”.

IMPORTANTE: per le sole aziende artigiane che occupano più di 15 dipendenti, cambia da gennaio 2023 la quota EBNA. Il cambiamento interessa la parte variabile della quota, quella destinata a FSBA. Nel Lazio, dalla competenza gennaio 2023 compresa in poi le aziende artigiane che occupano più di 15 dipendenti dovranno dunque versare su F24 con codice EBNA seguendo queste modalità di calcolo mensile a dipendente:

somma di quota variabile FSBA (1% dell’imponibile previdenziale, di cui lo 0,75% a carico dell’azienda e lo 0,25% a carico del dipendente) + quota fissa nazionale EBNA (euro 11,65) + quota fissa regionale (euro 4,35).

NUOVA SEZIONE CONTRIBUTI (SINAWEB)

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Scarica la mini guida specifica per la nuova sezione contributi in SINAWEB e verifica la regolarità contributiva
Scarica qui [2]

CASSA INTEGRAZIONE ANNUALITA’ 2021

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Procedure operative Assegno Ordinario – 2022

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14/03/2022
Il Sistema SINAWEB è stato aggiornato per consentire la presentazione delle domande di assegno ordinario, in base alle PROCEDURE OPERATIVE [3] pubblicate in data 10/03/2022.

PROCEDURE_PRESTAZIONI_FSBA_2022

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Procedure operative [4]

Scarica Modello Verbale di accordo sindacale per l’erogazione della prestazione [5]ASSEGNO ORDINARIO

PRESTAZIONI REGOLAMENTO FSBA (30/04/2019)
CAMPO DI APPLICAZIONE: Imprese che hanno le caratteristiche previste dalla Legge 8 agosto 1985, n° 443, con CSC 4 e codice autorizzazione INPS 7B, nonché le Organizzazioni sottoscrittrici l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.
MASSIMALE E CALCOLO: € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti. L’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del d.lgs 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana).
ASSEGNO ORDINARIO
DURATA: 20 settimane, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 120 su 6 giorni/settimana e a 140 su 7 giorni/settimana.
Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
CAUSALI DI INTERVENTO PER RIDUZIONE/SOSPENSIONE:
a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti,
ivi comprese le situazioni climatiche.
b. Situazioni temporanee di mercato.
L’esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell’Accordo sindacale.
ACCORDO SINDACALE
L’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza, con durata pari ai giorni del mese, pertanto in caso di ulteriore necessità relativa ad un’altra mensilità dev’essere sottoscritto un nuovo accordo sindacale. Le effettive giornate di utilizzo saranno dichiarate attraverso la procedura di rendicontazione delle assenze, anch’essa con suddivisone mensile.
L’accordo sindacale viene generato dal Sistema SINAWEB a seguito dell’inserimento delle informazioni all’interno della procedura di presentazione delle domande. In base alle modalità definite da ciascun Ente bilaterale regionale, in fase di stampa dell’accordo, il Sistema proporrà eventuale documentazione integrativa da compilare.
Competenze di gennaio e febbraio 2022: presentazione delle due domande entro il termine indicativo del 31/03/2022 (oltre tale data la presentazione sarà comunque consentita). La firma sull’accordo sindacale può essere successiva alla data d’inizio della sospensione.
Competenze da marzo 2022 in poi: presentazione entro il termine indicativo del 30 del mese successivo all’evento (oltre tale data la presentazione sarà comunque consentita). La firma sull’accordo sindacale dev’essere antecedente alla data d’inizio della sospensione (il sistema controlla automaticamente la data in fase di protocollazione, tranne che in caso di eventi climatici, laddove opportunamente indicato tramite apposito flag).
CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE (REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)
Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
1- regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, da gennaio 2019 (competenza dalla quale sarà impostata la verifica anche ai fini del rilascio del DURC), oppure dalla data di inizio dell’attività aziendale se successiva, con un minimo di 6 mesi;
2- anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario, in assenza di tale requisito il lavoratore non potrà essere inserito nella domanda;
3- verbale di Accordo sindacale.
In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA. Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZONI: L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene, previa predisposizione degli ordini di pagamento da parte degli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della sottoscrizione di una apposita convenzione tra FSBA e ciascun Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.
La prestazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità:
a. attraverso l’impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga
utile del lavoratore avente diritto;
b. direttamente al lavoratore.
FLUSSO DI GESTIONE: Al fine di garantire la corretta operatività del Fondo nell’erogazione delle prestazioni, la domanda dev’essere presentata dall’impresa o dal Centro servizi paghe/Consulente (dalla stessa delegato), a FSBA entro 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica, per le domande di gennaio e febbraio il termine indicativo per la presentazione è il 31/03/2022.
La relativa prestazione sarà gestita in base alla seguente operatività:
– Presentazione domanda (entro 30 giorni dall’inizio dell’evento).
• Al fine di verificare automaticamente la regolarità contributiva, in fase di presentazione della domanda, se non presenti nei flussi, sarà richiesto di indicare la data d’inizio dell’attività dell’azienda e la data di assunzione di ciascun lavoratore (in caso di domande successive, i valori in questione saranno riproposti automaticamente dal Sistema).
• In fase di inserimento della domanda, in presenza del requisito IBAN del lavoratore obbligatorio, il sistema verifica l’eventuale duplicazione del dato e consente all’utente di selezionare l’opzione IBAN COINTESTATO o di apportare la necessaria correzione.
– Rendicontazione delle assenze (entro il giorno 25 del mese successivo all’evento).
• Attualmente la rendicontazione avverrà tramite compilazione manuale dei dati, si sta tuttavia lavorando per consentire l’utilizzo del file xml relativo all’UNIEMENS (seguiranno aggiornamenti in merito). Con cadenza giornaliera il sistema valida automaticamente le assenze inserite, inibendo pertanto la variazione delle stesse da parte degli utenti.
– Verifica delle domande, l’EBT verifica la presenza delle firme sugli accordi, in caso di anomalie sull’accordo, l’EBT può richiedere la revisione della domanda con la seguente modalità denominata “REVISIONE DOCUMENTALE”, a seguito della quale l’utente potrà aggiornare l’accordo sindacale. L’EBT ha anche a disposizione la modalità di revisione denominata “REVISIONE RENDICONTAZIONE ASSENZE”, in caso di richiesta di variazioni/aggiornamenti da parte degli utenti.
– Predisposizione degli ordini di pagamento, da parte degli Enti Bilaterali Regionali (tra il giorno 26 e la fine del mese successivo all’evento).
• La regolarità contributiva è verificata automaticamente dal Sistema, l’Ente Bilaterale Regionale non potrà predisporre ordini di pagamento in caso di azienda non regolare con i versamenti FSBA. Sin dalla presentazione della domanda, il Sistema evidenzierà all’utente lo stato contributivo di FSBA e proporrà le modalità di regolarizzazione in vigore. Tenuto conto dei tempi di ricezione dei flussi INPS, la regolarità contributiva sarà verificata con una carenza di 3 mesi a ritroso dal momento della verifica.
• Esempio: Inserimento dell’ordine di pagamento a marzo 2022, il sistema verifica la presenza della copertura contributiva da gennaio 2019 a dicembre 2021.
• L’inizio della regolarità sarà proporzionato in base alla data di inizio dell’attività (almeno 6 mesi), prendendo come riferimento lo stesso esempio, in caso di inizio attività a febbraio 2020, la regolarità sarebbe verifica da febbraio 2020 a dicembre 2021.
N.B. L’azienda sarà ritenuta regolare soltanto all’arrivo dei flussi ufficiali INPS.
– In caso di mancanza del codice IBAN (esempio EBT che di consueto paga all’azienda ed eccezionalmente si trova ad erogare al lavoratore, per il quale inavvertitamente non ha provveduto alla richiesta dell’IBAN), l’EBT può mettere in revisione le domanda, con l’apposita tipologia di revisione denominata “ANOMALIE IBAN”. A seguito della conferma della revisione, l’EBT può predisporre l’ordine di pagamento.
– Erogazione delle prestazioni (entro il giorno 5 del mese successivo alla predisposizione dell’ordine di pagamento).
• Saranno gestite tutte le posizioni verificate, per le quali sono stati rispettati i termini sopra indicati.
• In caso di esito negativo, ovvero, pagamento rifiutato dall’Istituto bancario, sarà possibile mettere in revisione la domanda con la stessa tipologia suddetta (ANOMALIE IBAN). Un apposito filtro consentirà di monitorare la risposta a tali richieste, al fine di provvedere alla nuova emissione del bonifico.
• In caso di storno del pagamento, la gestione dello stesso torna in capo all’Ente Bilaterale Regionale.
N.B. Per ragioni di sicurezza, l’unico soggetto titolato a modificare il codice IBAN è l’utente che ha inserito/gestito la domanda, ovvero l’azienda, il Centro servizi o il Consulente, né gli Enti Bilaterali Regionali né FSBA nazionale, sono abilitati a teli variazioni.
Alla domanda dovrà essere allegato l’Accordo sindacale o la dichiarazione dell’Autorità competente attestante l’evento per situazioni climatiche e una breve descrizione sulla fase di lavoro in esecuzione. La domanda di prestazione genera un protocollo ed è contestualmente disponibile sulla piattaforma informatica, al momento dell’inserimento della stessa.
Le erogazioni da parte del Fondo devono avvenire nel limite delle risorse già acquisite da FSBA.
Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell’ordine cronologico di perfezionamento delle domande ed in ossequio alla normativa vigente, FSBA provvederà all’adeguamento delle aliquote di contribuzione.
GESTIONE DELLA CONTRIBUZIONE CORRELATA: In coerenza con quanto previsto nel Regolamento e in base alla seguente procedura, attuata a seguito di ogni erogazione:
– Trasferimento di tutti i dati all’INPS, relativamente alle posizioni per cui è stato gestito almeno
un pagamento.
– (Per le posizioni ritenute corrette) Entro il giorno 16 del mese successivo al trasferimento dati, INPS è impegnata ad emettere l’F24.
– Contestualmente alla ricezione, FSBA paga l’F24, trasmette il relativo UNIEMENS e pertanto vengono inseriti in numeri di autorizzazione INPS in SINAWEB.
– Circa 20 giorni dopo, l’INPS aggiorna le posizioni contributive.
ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ
Seguiranno indicazioni in seguito alla definizione delle necessarie procedure e ai conseguenti adeguamenti del Sistema.

COMUNICAZIONE FSBA 11 02 2022

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A seguito dell’approvazione della legge 234/2021 e in relazione
all’adeguamento del Regolamento e dello Statuto, FSBA ha avviato
un importante e serrato confronto con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Nel confermare che le prestazioni di sostegno al reddito previste,
cosi come enucleato nella stessa norma, avranno decorrenza dal
01 gennaio 2022, invitiamo tutte le imprese e i lavoratori
interessati all’eventuale presentazione delle domande, ad
attendere le indicazioni che verranno trasmesse nel più breve
tempo possibile e comunque non prima della definitiva
condivisione con il Ministero e delle conseguenti deliberazioni
degli organi del Fondo.

Ulteriore periodo di Cassa Covid

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Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato nei giorni scorsi ha scritto ai Ministri del Lavoro e dell’Economia sostenendo, al pari delle parti sociali del comparto, l’opportunità di un ulteriore periodo di Cassa Covid, non potendo certo dirsi conclusa la fase pandemica con le conseguenze sul piano economico-produttivo e occupazionale. Al momento il decreto sostegni ter esclude questa eventualità. La vicenda, tuttavia, non pare conclusa alla luce di numerosi emendamenti presentati che potrebbero ripristinare un finanziamento della Cassa Covid. La legge di bilancio per il 2022 (l. 234/2021), infatti, riformando gli ammortizzatori sociali, impone modifiche dello Statuto e dei Regolamenti del Fondo.  Il Fondo sta avviando interlocuzioni istituzionali, anche alla luce dell’intento condiviso dalle parti istitutive di gestire domande che facciano riferimento al periodo che muove dal 1° gennaio 2022. Non si esclude che, nelle more della fase di revisione, si debba applicare eventualmente il regime di cui al Regolamento FSBA del 30 aprile 2019.

Per tali ragioni, il Fondo sino alla data del 30 marzo 2022 non potrà acquisire e istruire nuove domande. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondofsba.it [6]

NOTA DI SERVIZIO

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L’Ente Bilaterale del Lazio per l’Artigianato comunica che la ricezione delle richieste di prestazioni del Fondo Regionale relative a spese effettuate dal 1° gennaio 2022, è sospesa fino al 31/01/2022 per effetto della revisione in corso del REGOLAMENTO che introdurrà nuove prestazioni per lavoratori, imprese e famiglie.
Le richieste di prestazioni del Fondo Regionale di sostegno al reddito per spese effettuate fino al 31/12/2021 potranno essere inviate e valutate in base al regolamento in vigore alla stessa data.

AVVISO EROGAZIONE CASSA INTEGRAZIONE COVID-19

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PRESENTARE UNA NUOVA DOMANDA PER ACCEDERE ALLE 13 SETTIMANE con causale COVID19 (DECRETO 146/2021)

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DEVE TRATTARSI DI LAVORATORI IN FORZA AL 22 OTTOBRE 2021
LA DURATA MINIMA DI SOSPENSIONE È DI UNA SETTIMANA
LA DURATA MASSIMA DELLA SOSPENSIONE È DI 13 SETTIMANE, NEL PERIODO 01/10/2021 – 31/12-2021
LE 13 SETTIMANE SARANNO TRAMUTATE IN GIORNI (MASSIMALI 65 – 78 – 91 IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE ORARIA, OVVERO, AZIENDA ATTIVA 5, 6 o 7 GIORNI A SETTIMANA). IL CRITERIO DI FRUIZIONE UTILIZZATO È “GIORNO VALE UN GIORNO”
MANTENIMENTO DELLO STESSO ACCORDO SINDACALE ALLEGATO NELLE PRECEDENTI DOMANDE (DA ALLEGARE NELLA NUOVA DOMANDA)
LA RENDICONTAZIONE DELLE ASSENZE DEVE AVVENIRE ENTRO IL 25 DEL MESE SUCCESSIVO
È NECESSARIO FARE RICHIESTA DI UN NUOVO TICKET INPS
LA PRESTAZIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA SOLTANTO SE COMPLETAMENTE ESAURITE LE SETTIMANE PREVISTE DAL D.L. 41/2021
IN CASO DI UTILIZZO DI TUTTE LE GIORNATE A DISPOSIZIONE PREVISTE DAL D.L. 41 PRIMA DELLA DATA FINE INDICATA NELLA DOMANDA, PER POTER PRESENTARE UNA DOMANDA D.L. 146, RICANDENTE NELLO STESSO PERIODO GIA’ COMPRESO NELLA DOMANDA PRECEDENTE, È NECESSARIO VARIARE LA DATA FINE DELLA DOMANDA D.L. 41 COME PROCEDERE? ENTRARE NEL DETTAGLIO DELLA DOMANDA, ACCEDERE TRAMITE LA SEZIONE ACCORDO SINDACALE, VARIARE LA DATA E IN FONDO ALLA PAGINA CLICCARE SUL TASTO VARIAZIONE DOMANDA.
Il Fondo nazionale FSBA informa che al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell’ultima domanda già presentata, permettendo le necessarie variazioni/integrazioni. Ovvero, presentando una nuova domanda, quest’ultima riporterà automaticamente i dati inseriti nella precedente.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI CONSULTARE IL SITO WWW.FONDOFSBA.IT