Al fine di incentivare l’adesione e lo sviluppo della bilateralità e per consentire l’ampliamento delle prestazioni erogate sia in favore dei lavoratori che in favore delle imprese, le Parti concordano che a far data dal 1 giugno 2021, la somma da versare EBNA è rideterminata come segue:
A)Per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti in epigrafe l’importo della contribuzione alla bilateralità, comprensivo delle quote nazionali e regionali, ammonterà per ciascun lavoratore a:
Quota nazionale € 7,65 +
Quota regionale € 4,35 =
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Totale mensile € 12,00 in cifra fissa per 12 mensilità.
B) Per le imprese che rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti in epigrafe l’importo della contribuzione alla bilateralità comprensivo delle quote nazionali e regionali, ammonterà per ciascun lavoratore a:
Quota nazionale € 10,42 +
Quota regionale € 4,35 =
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Totale mensile € 14,77 in cifra fissa per 12 mensilità.
La quota di contribuzione prevista ai punti A e B è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.
Le parti ribadiscono che le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, il quale matura il diritto all’erogazione diretta delle prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema della bilateralità nel caso in cui l’impresa non sia aderente e non versi al sistema della bilateralità dovrà riconoscere un ulteriore importo di € 12,00 a ciascun lavoratore , quale “Elemento aggiuntivo retributivo regionale”, da aggiungersi ai 25,00 euro a titolo di “Elemento aggiuntivo retributivo” previsto dagli Accordi Interconfederali del 23/07/2009 e 7/02/2018 per le mensilità previste dai CCNL.
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO 04/05/2021 |