10 Mar PROCEDURE_PRESTAZIONI_FSBA_2022
Scarica Modello Verbale di accordo sindacale per l’erogazione della prestazione ASSEGNO ORDINARIO
PRESTAZIONI REGOLAMENTO FSBA (30/04/2019)
CAMPO DI APPLICAZIONE: Imprese che hanno le caratteristiche previste dalla Legge 8 agosto 1985, n° 443, con CSC 4 e codice autorizzazione INPS 7B, nonché le Organizzazioni sottoscrittrici l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.
MASSIMALE E CALCOLO: € 1.222,51 lordi (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti. L’ammontare dell’assegno sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale nei limiti stabiliti dall’art. 30 del d.lgs 148/2015, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 ore/settimana).
ASSEGNO ORDINARIO
DURATA: 20 settimane, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 120 su 6 giorni/settimana e a 140 su 7 giorni/settimana.
Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
CAUSALI DI INTERVENTO PER RIDUZIONE/SOSPENSIONE:
a. Situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti,
ivi comprese le situazioni climatiche.
b. Situazioni temporanee di mercato.
L’esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell’Accordo sindacale.
ACCORDO SINDACALE
L’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza, con durata pari ai giorni del mese, pertanto in caso di ulteriore necessità relativa ad un’altra mensilità dev’essere sottoscritto un nuovo accordo sindacale. Le effettive giornate di utilizzo saranno dichiarate attraverso la procedura di rendicontazione delle assenze, anch’essa con suddivisone mensile.
L’accordo sindacale viene generato dal Sistema SINAWEB a seguito dell’inserimento delle informazioni all’interno della procedura di presentazione delle domande. In base alle modalità definite da ciascun Ente bilaterale regionale, in fase di stampa dell’accordo, il Sistema proporrà eventuale documentazione integrativa da compilare.
Competenze di gennaio e febbraio 2022: presentazione delle due domande entro il termine indicativo del 31/03/2022 (oltre tale data la presentazione sarà comunque consentita). La firma sull’accordo sindacale può essere successiva alla data d’inizio della sospensione.
Competenze da marzo 2022 in poi: presentazione entro il termine indicativo del 30 del mese successivo all’evento (oltre tale data la presentazione sarà comunque consentita). La firma sull’accordo sindacale dev’essere antecedente alla data d’inizio della sospensione (il sistema controlla automaticamente la data in fase di protocollazione, tranne che in caso di eventi climatici, laddove opportunamente indicato tramite apposito flag).
CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE (REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)
Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
1- regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, da gennaio 2019 (competenza dalla quale sarà impostata la verifica anche ai fini del rilascio del DURC), oppure dalla data di inizio dell’attività aziendale se successiva, con un minimo di 6 mesi;
2- anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario, in assenza di tale requisito il lavoratore non potrà essere inserito nella domanda;
3- verbale di Accordo sindacale.
In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA. Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZONI: L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene, previa predisposizione degli ordini di pagamento da parte degli Enti Bilaterali Regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della sottoscrizione di una apposita convenzione tra FSBA e ciascun Ente Bilaterale Regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.
La prestazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità:
a. attraverso l’impresa, la quale è tenuta ad inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga
utile del lavoratore avente diritto;
b. direttamente al lavoratore.
FLUSSO DI GESTIONE: Al fine di garantire la corretta operatività del Fondo nell’erogazione delle prestazioni, la domanda dev’essere presentata dall’impresa o dal Centro servizi paghe/Consulente (dalla stessa delegato), a FSBA entro 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica, per le domande di gennaio e febbraio il termine indicativo per la presentazione è il 31/03/2022.
La relativa prestazione sarà gestita in base alla seguente operatività:
– Presentazione domanda (entro 30 giorni dall’inizio dell’evento).
• Al fine di verificare automaticamente la regolarità contributiva, in fase di presentazione della domanda, se non presenti nei flussi, sarà richiesto di indicare la data d’inizio dell’attività dell’azienda e la data di assunzione di ciascun lavoratore (in caso di domande successive, i valori in questione saranno riproposti automaticamente dal Sistema).
• In fase di inserimento della domanda, in presenza del requisito IBAN del lavoratore obbligatorio, il sistema verifica l’eventuale duplicazione del dato e consente all’utente di selezionare l’opzione IBAN COINTESTATO o di apportare la necessaria correzione.
– Rendicontazione delle assenze (entro il giorno 25 del mese successivo all’evento).
• Attualmente la rendicontazione avverrà tramite compilazione manuale dei dati, si sta tuttavia lavorando per consentire l’utilizzo del file xml relativo all’UNIEMENS (seguiranno aggiornamenti in merito). Con cadenza giornaliera il sistema valida automaticamente le assenze inserite, inibendo pertanto la variazione delle stesse da parte degli utenti.
– Verifica delle domande, l’EBT verifica la presenza delle firme sugli accordi, in caso di anomalie sull’accordo, l’EBT può richiedere la revisione della domanda con la seguente modalità denominata “REVISIONE DOCUMENTALE”, a seguito della quale l’utente potrà aggiornare l’accordo sindacale. L’EBT ha anche a disposizione la modalità di revisione denominata “REVISIONE RENDICONTAZIONE ASSENZE”, in caso di richiesta di variazioni/aggiornamenti da parte degli utenti.
– Predisposizione degli ordini di pagamento, da parte degli Enti Bilaterali Regionali (tra il giorno 26 e la fine del mese successivo all’evento).
• La regolarità contributiva è verificata automaticamente dal Sistema, l’Ente Bilaterale Regionale non potrà predisporre ordini di pagamento in caso di azienda non regolare con i versamenti FSBA. Sin dalla presentazione della domanda, il Sistema evidenzierà all’utente lo stato contributivo di FSBA e proporrà le modalità di regolarizzazione in vigore. Tenuto conto dei tempi di ricezione dei flussi INPS, la regolarità contributiva sarà verificata con una carenza di 3 mesi a ritroso dal momento della verifica.
• Esempio: Inserimento dell’ordine di pagamento a marzo 2022, il sistema verifica la presenza della copertura contributiva da gennaio 2019 a dicembre 2021.
• L’inizio della regolarità sarà proporzionato in base alla data di inizio dell’attività (almeno 6 mesi), prendendo come riferimento lo stesso esempio, in caso di inizio attività a febbraio 2020, la regolarità sarebbe verifica da febbraio 2020 a dicembre 2021.
N.B. L’azienda sarà ritenuta regolare soltanto all’arrivo dei flussi ufficiali INPS.
– In caso di mancanza del codice IBAN (esempio EBT che di consueto paga all’azienda ed eccezionalmente si trova ad erogare al lavoratore, per il quale inavvertitamente non ha provveduto alla richiesta dell’IBAN), l’EBT può mettere in revisione le domanda, con l’apposita tipologia di revisione denominata “ANOMALIE IBAN”. A seguito della conferma della revisione, l’EBT può predisporre l’ordine di pagamento.
– Erogazione delle prestazioni (entro il giorno 5 del mese successivo alla predisposizione dell’ordine di pagamento).
• Saranno gestite tutte le posizioni verificate, per le quali sono stati rispettati i termini sopra indicati.
• In caso di esito negativo, ovvero, pagamento rifiutato dall’Istituto bancario, sarà possibile mettere in revisione la domanda con la stessa tipologia suddetta (ANOMALIE IBAN). Un apposito filtro consentirà di monitorare la risposta a tali richieste, al fine di provvedere alla nuova emissione del bonifico.
• In caso di storno del pagamento, la gestione dello stesso torna in capo all’Ente Bilaterale Regionale.
N.B. Per ragioni di sicurezza, l’unico soggetto titolato a modificare il codice IBAN è l’utente che ha inserito/gestito la domanda, ovvero l’azienda, il Centro servizi o il Consulente, né gli Enti Bilaterali Regionali né FSBA nazionale, sono abilitati a teli variazioni.
Alla domanda dovrà essere allegato l’Accordo sindacale o la dichiarazione dell’Autorità competente attestante l’evento per situazioni climatiche e una breve descrizione sulla fase di lavoro in esecuzione. La domanda di prestazione genera un protocollo ed è contestualmente disponibile sulla piattaforma informatica, al momento dell’inserimento della stessa.
Le erogazioni da parte del Fondo devono avvenire nel limite delle risorse già acquisite da FSBA.
Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste di prestazioni, si provvederà alla liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell’ordine cronologico di perfezionamento delle domande ed in ossequio alla normativa vigente, FSBA provvederà all’adeguamento delle aliquote di contribuzione.
GESTIONE DELLA CONTRIBUZIONE CORRELATA: In coerenza con quanto previsto nel Regolamento e in base alla seguente procedura, attuata a seguito di ogni erogazione:
– Trasferimento di tutti i dati all’INPS, relativamente alle posizioni per cui è stato gestito almeno
un pagamento.
– (Per le posizioni ritenute corrette) Entro il giorno 16 del mese successivo al trasferimento dati, INPS è impegnata ad emettere l’F24.
– Contestualmente alla ricezione, FSBA paga l’F24, trasmette il relativo UNIEMENS e pertanto vengono inseriti in numeri di autorizzazione INPS in SINAWEB.
– Circa 20 giorni dopo, l’INPS aggiorna le posizioni contributive.
ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ
Seguiranno indicazioni in seguito alla definizione delle necessarie procedure e ai conseguenti adeguamenti del Sistema.