Eblart

Accedere alle prestazioni

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI E REGOLARITà CONTRIBUTIVA.

SOLO LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA consente alle imprese e ai lavoratori di accedere alle prestazioni di sostegno al reddito previste dal DLgs. n. 148/2015 in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, e alle altre prestazioni erogate dal Fondo regionale dell’EBLART.

REGOLARITà CONTRIBUTIVA.

Per ottenere le prestazioni del Fondo Regionale di Sostegno al Reddito ( FSREBLART ), le imprese devono essere in regola con i versamenti delle quote associative per almeno 12 mesi consecutivi nell’arco dei 15 mesi precedenti a quello in cui si richiede la prestazione per le prestazioni dell’anno 2022, e per almeno 16 mesi consecutivi nell’arco dei 18 mesi precedenti a quello in cui si richiede la prestazione per le prestazioni dell’anno 2023.

Per i versamenti a partire da giugno 2021 la quota EBNA-FSBA per la verifica della regolarità contributiva è quella comprensiva del versamento integrativo regionale.

Le imprese che, pur essendovi tenute, non siano in regola con i versamenti secondo quanto sopra, potranno effettuare i versamenti mancanti utilizzando un rigo del modello F24.

Copia dello stesso F24 dovrà quindi essere trasmessa all’EBLART. Qualora nei suddetti 12 mesi ( per le prestazioni dell’anno 2022 ) o 16 mesi ( per le prestazioni dell’anno 2023 ) l’impresa non abbia avuto dipendenti o li abbia avuti in modo non continuativo, essa dovrà produrre all’Ente la necessaria certificazione (buste paga etc..) comprovante la decorrenza di assunzione del personale, ovvero il periodo in cui non ha avuto in forza dipendenti.

Le nuove imprese e le imprese che assumono la veste di datore di lavoro non avendo avuto precedentemente dipendenti in forza, maturano il diritto alle prestazioni dopo 6 mesi di regolari versamenti a decorrere dalla data di costituzione ovvero dalla data di assunzione del personale.

Nel caso in cui l’impresa inadempiente non regolarizzasse i versamenti e/o non producesse la certificazione nel termine di 30 giorni dalla segnalazione, la richiesta presentata sarà respinta

PROCEDURE E PROVVIDENZE.

INTEGRAZIONI E PROCEDURE
Le domande relative alle prestazioni, redatte secondo i criteri e la modulistica previsti dal presente
Regolamento e pubblicati sul sito www.eblart.it, dovranno pervenire alla sede dell’EBLART, tramite:
➢ Sportelli Territoriali EBLART;

➢ caricamento sulla piattaforma https://gestionale.eblart.it/ da parte di studi professionali, imprese e
lavoratori;
➢ e-mail, all’indirizzo: prestazioni@eblart.org;
➢ PEC, all’indirizzo: eblart@legalmail.it.

Le richieste di prestazioni dovranno essere corredate dalla completa documentazione prevista per ogni
singola domanda.
Per le richieste di prestazioni relative ad attrezzature e veicoli la domanda deve essere integrata con la
dichiarazione relativa a finanziamenti pubblici.

Nel caso in cui le domande fossero incomplete, verranno richiesti i documenti mancanti, che dovranno
essere inviati all’EBLART, entro 30 giorni, pena la decadenza della domanda.

L’EBLART si riserva di accertare, anche tramite i delegati di bacino incaricati dal Consiglio di
Amministrazione, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in
visione le scritture contabili. Si riserva altresì anche la facoltà di ridurre l’importo richiesto. Il Consiglio
di Amministrazione esaminerà le domande presentate entro la prima riunione del Consiglio a ciò
dedicata, deliberando sulla loro ammissibilità al contributo del FSR.

Le richieste inviate complete della documentazione corretta e leggibile, saranno evase secondo l’ordine
cronologico di spedizione (data di caricamento sulla piattaforma informatica dell’EBLART, data di
trasmissione e-mail), qualora la documentazione debba essere integrata, l’ordine cronologico farà
riferimento alla data di recezione dei documenti mancanti. Le provvidenze saranno erogate fino ad
esaurimento dei fondi assegnati alle singole prestazioni dal piano economico-finanziario annuale.
Le erogazioni del FSR hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano l’EBLART ad intervenire nei
casi indicati e nelle modalità fissate nel presente regolamento, nel limite delle disponibilità economiche
previste dal piano annuale.

Le provvidenze del FSR saranno erogate entro 30 giorni dalla data di approvazione del Consiglio di
Amministrazione.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l’EBLART comunicherà i motivi all’impresa entro 30
giorni dal ricevimento della stessa. L’azienda può chiedere il “riesame della domanda” specificando per
iscritto i motivi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di non accoglimento

Le prestazioni erogate saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione. Sulla base dell’andamento delle richieste e delle effettive disponibilità, il Consiglio di Amministrazione di EBLART potrà procedere, nel corso dell’esercizio finanziario, alla rimodulazione delle risorse destinate alle singole prestazioni.