Il contributo del FSR-EBLART per congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 6 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 6 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi 6 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Alle lavoratrici e ai lavoratori che possono usufruire dell’indennità per congedo parentale, al momento del rientro definitivo al lavoro il Fondo Sostegno al Reddito riconoscerà una prestazione integrativa dell’indennità corrisposta dall’INPS fino a garantire il 50% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
La domanda (Mod_07) deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine del congedo.
I genitori che usufruiranno del congedo parentale in modo frazionato, in un arco di tempo superiore ad uno o più anni solari, dovranno inoltrare all’EBLART, entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di fruizione, una dichiarazione attestante i giorni di astensione effettuati nell’anno trascorso (Mod_07bis).