Dal 1° luglio 2010, la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell’artigianato rappresenta un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria, e rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore.
L’impresa, aderendo alla nuova bilateralità ed ottemperando ai relativi oneri contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
Per aderire alla bilateralità occorre versare mensilmente su F24 con codice EBNA, inserendo inoltre ogni mese il codice EBNA negli Uniemens dei lavoratori. Così facendo, ogni mese i dati di azienda e lavoratori vengono inviati direttamente dall’INPS all’EBNA. Dal gennaio 2023 il versamento EBNA è dovuto anche per i lavoranti a domicilio; essi hanno adesso diritto sia alla cassa integrazione FSBA che alle prestazioni EBLART.
VERSAMENTO FSBA: imprese artigiane associate a FEDERPANIFICATORI o del settore dei FLOROVIVAISTI
Le imprese artigiane associate a FEDERPANIFICATORI o che applicato il CCNL dei FLOROVIVAISTI sono tenute ad effettuare il versamento FSBA, le quote sono:
IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI
• quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA;
• quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore
IMPRESE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI
• quota variabile pari allo 0,75% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA;
• quota variabile pari allo 0,25% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore
F24: COME VERSARE ANNO 2022 – 2023
Le imprese che regolarizzano l’annualità 2022-2023 dovranno versare su modello F24 con causale tributo EBNA la quota calcolata in base alla tabella sopra riportata utilizzando un rigo per ogni mese che si procede a compensare.
La contribuzione EBNA-FSBA-EBLART è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Anche in caso di assunzione e cessazione in corso di mese, la contribuzione resta interamente dovuta.
Per le categorie:
La “retribuzione imponibile previdenziale” sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste.
La quota variabile della contribuzione (FSBA) risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese.
In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità; infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.
Le imprese aderenti devono versare su F24 una quota omnicomprensiva per la nuova bilateralità.
L’iscrizione si perfeziona tramite versamento mensile su modello F24, rigo unico, nella “SEZIONE INPS” con causale tributo “EBNA”, attribuito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 70/E del 08/07/2010.
Detto versamento ricomprende in un’unica quota quanto destinato a EBNA e funzionamento FSBA, la sicurezza sul lavoro, le quote per la rappresentanza e le prestazioni che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali nonché il loro funzionamento.
Parallelamente, nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice “EBNA” (INPS, circ. 122/2010) nell’elemento <CodConv> dell’elemento <Conv>, con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, ed il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell’attributo <Periodo>.
La retribuzione imponibile previdenziale sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste. In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione EBNA – EBLART a lavoratore.
Si tratta di quelle imprese, sia artigiane che non artigiane che applicano CCNL dell’artigianato, le quali siano contemporaneamente beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015 (es. imprese industriali soggette a Cigo e/o Cigs; imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti soggetti a Cigs; ecc.).
RECUPERO DI VERSAMENTI ARRETRATI ai fini della regolarizzazione fsba ANNUALITA’ 2019-2020-2021
Per le competenze 2019-2020-2021, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, potrà essere effettuato un versamento di 100 euro/anno per lavoratore (il numero dei lavoratori dev’essere considerato come media nell’anno di competenza) ed inserire la quietanza nel Sistema SINAWEB, attraverso l’apposita procedura nella sezione CONTRIBUZIONE, inserendo il numero dei lavoratori in forza per ciascuna annualità di competenza. Il versamento deve avvenire tramite F24, indicando su un rigo specifico con codice EBNA la competenza di gennaio di ciascuna annualità, es. 01/2019, 01/2020, 01/2021. Criterio con il quale sarà impostata la verifica anche ai fini del rilascio del DURC.
Le mensilità arretrate si versano con il primo F24 utile specificando ogni mese recuperato su una singola riga.
Come compilare il modello F24 sezione INPS
(Risoluzione n.70/2010 Agenzia delle Entrate):
Come compilare l’Uniemens:
IMPORTANTE
1. Facoltà di compensazione con crediti fiscali e contributivi delle imprese:
Con riferimento alla circolare n.437 del 11/04/2012, relativa all’oggetto, EBNA ci comunica che a causa di alcuni problemi insorti con l’INPS e l’Agenzia delle Entrate, si ritiene opportuno sospendere tali compensazioni.
2. Nei casi di erroneo versamento alla bilateralità, errato importo o duplicazione di versamento (unicamente effettuato tramite F24) le imprese devono seguire la procedura di rimborso indicata sul sito di EBNA (clicca qui).
La richiesta di rimborso dovrà essere inviata a EBLART tramite PEC all’indirizzo: eblart@legalmail.it
OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA
Il mancato versamento delle quote dovute determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 37 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 12 euro a decorrere dal 1° giugno 2021 (IAR). Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.
Dal 1° gennaio 2022 per le imprese dei settori dell’Area Metalmeccanica, Alimentazione e Panificazione, Logistica – Trasporto merci – Spedizione, come previsto dall’ Accordo Interconfederale 17 dicembre 2021, l’importo che dovrà essere indicato in busta paga è pari a 42 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 30 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 (EAR) e 12 euro a decorrere dal 1° giugno 2021 (IAR).
Dal 1° marzo 2022, per le ditte artigiane che applicano il CCNL PMI Moda, TAC-Chimica Ceramica-Terzo Fuoco come previsto dall’ Accordo Interconfederale 17 dicembre 2021, l’importo che dovrà essere indicato in busta paga è pari a 42 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 30 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 (EAR) e 12 euro a decorrere dal 1° giugno 2021 (IAR).
Le imprese non aderenti alla bilateralità sono altresì tenute all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità nazionale e regionale.