Il Fondo Regionale di Sostegno al Reddito interviene con una provvidenza a favore delle lavoratrici assunte da almeno 12 mesi, che usufruiscono di un congedo per maternità.
Per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. Per tutto il periodo del congedo, l’INPS riconosce il diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.
L’Eblart prevede il riconoscimento, qualora il contratto applicato non contempli l’integrazione da parte dell’azienda nei 5 mesi di assenza obbligatori, di una integrazione al trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.
L’integrazione verrà liquidata in una unica soluzione al termine del periodo di maternità obbligatoria.
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del congedo di maternità.