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FSBA

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato (FSBA) è stato istituito da CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, e da CGIL, CISL, UIL in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell’art. 27 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 148 (riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, il Decreto n. 95581 del 29 aprile 2016, autorizzativo del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato (FSBA).

FSBA interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a EBNA/FSBA, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.

Artigianato: unico comparto produttivo in grado di assicurare con FSBA un ammortizzatore sociale ai propri dipendenti, a prescindere dalla classe dimensionale delle imprese.

Dal 1° gennaio 2016 tutte le aziende artigiane e le aziende (anche non artigiane) che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti costitutive del Fondo, e che sono escluse dai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, possono far affidamento su un sistema di ammortizzatori sociali autonomo e alternativo ai modelli gestiti dall’Inps, per garantire ai dipendenti una prestazione adeguata di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro.