Il FSR concede contributi alle imprese che incrementano l’organico assumendo dipendenti a tempo indeterminato (non provenienti dall’Apprendistato).
Le assunzioni incentivate devono comportare un incremento occupazionale netto. Tale incremento è calcolato con le modalità indicate nei commi 6 e 7 dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 76/2013, ovvero sulla base della differenza tra il numero degli occupati a tempo indeterminato rilevato al termine del mese di assunzione e la media mensile occupazionale nei 12 mesi precedenti la data di assunzione.
Ai fini del calcolo della forza occupazionale, si rilevano al termine di ogni mese, i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato full time e part time. Sono esclusi dal conteggio i contratti a termine, apprendistato, contratto a progetto, etc.. I lavoratori part-time saranno computati proporzionalmente in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro.
Le dimissioni volontarie dei lavoratori producono comunque effetto ai fini della valutazione della riduzione del personale. Le imprese sono tenute a salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi successivi all’assunzione, pena il rimborso del contributo erogato.
Si ha diritto al contributo del FSR se sono rispettati principi definiti dalla Legge n. 92/2012 al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione.
Il contributo concesso è correlato all’entità dell’incremento occupazionale:
€ 500 per ogni incremento pari a 0,50.
Il contributo sarà aumentato del 30% se l’incremento occupazionale è dovuto all’assunzione di donne.
La domanda (Mod_10) va presentata entro il terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la nuova assunzione da incentivare.