Gli accordi sottoscritti nel 2009 e nel 2010 dalle Confederazioni artigiane Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e dalle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni erogate dalla bilateralità nazionale e regionale hanno avuto l’obiettivo di garantire alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti la più ampia copertura in relazione alle materie di sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare e salute.
Il sistema bilaterale dell’artigianato si caratterizza e si afferma, così, come strumento in grado di erogare, su tutto il territorio nazionale, prestazioni di welfare che completano il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto dai contratti collettivi di categoria, e che offrono un contributo economico concreto all’impresa artigiana.
La contribuzione alla bilateralità EBNA-EBLART e al fondo di assistenza sanitaria integrativa San.Arti prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell’artigianato che erogano prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti è obbligatoria. In assenza del versamento, il datore è tenuto a erogare un elemento aggiuntivo della retribuzione.
Tutte le imprese artigiane sono obbligate al versamento della contribuzione a favore di FSBA.
Con circolare n. 176 del 09/09/2016, l’INPS ha confermato che
“le imprese operanti nel settore dell’artigianato e che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985, sono obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’Artigianato (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 gennaio 2015 n. 86986, pubblicato sulla G.U. n.56 del 9-3-2015 Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell’Artigianato anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.”
Inoltre,il 2 dicembre 2021, con sentenza di merito, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ha rigettato integralmente il ricorso avversario, stabilendo l’obbligatorietà della contribuzione a favore di FSBA per i datori di lavoro del settore artigiano.
L’adesione a FSBA consente alle imprese e ai lavoratori di accedere alle prestazioni di sostegno al reddito previste dal Decreto Legislativo n. 148/2015 in caso di sospensione o riduzione dell’attività Assegno di integrazione salariale AIS, Assegno cassa integrazione guadagni straordinaria ACIGS.
Le prestazioni erogate da Eblart e da SanArti sono inoltre un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei Lavoratori, pertanto, l’Azienda che ometta i versamenti della contribuzione è responsabile verso i Lavoratori non iscritti della perdita delle prestazioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo, contrattuale e di legge, in materia di tutele reddituali nei confronti dei lavoratori.