Eblart

Perché aderire

Le prestazioni della Bilateralità:

un diritto per i lavoratori, un obbligo per gli imprenditori artigiani che devono garantirle ai propri dipendenti.

La contrattualizzazione del diritto alle prestazioni bilaterali.

Gli accordi sottoscritti nel 2009 e nel 2010 dalle Confederazioni artigiane Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e dalle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni erogate dalla bilateralità nazionale e regionale hanno avuto l’obiettivo di garantire alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti la più ampia copertura in relazione alle materie di sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare e salute.

Il sistema bilaterale dell’artigianato si caratterizza e si afferma, così, come strumento in grado di erogare, su tutto il territorio nazionale, prestazioni di welfare che completano il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto dai contratti collettivi di categoria, e che offrono un contributo economico concreto all’impresa artigiana.

La contribuzione alla bilateralità EBNA-EBLART e al fondo di assistenza sanitaria integrativa San.Arti prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell’artigianato che erogano prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti è obbligatoria. In assenza del versamento, il datore è tenuto a erogare un elemento aggiuntivo della retribuzione.

Tutte le imprese artigiane sono obbligate al versamento della contribuzione a favore di FSBA.

La Circolare INPS n. 176 del 09/09/2016.

Con circolare n. 176 del 09/09/2016, l’INPS ha confermato che

le imprese operanti nel settore dell’artigianato e che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985, sono obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’Artigianato (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 gennaio 2015 n. 86986, pubblicato sulla G.U. n.56 del 9-3-2015 Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell’Artigianato anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.”

Inoltre,il 2 dicembre 2021, con sentenza di merito, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ha rigettato integralmente il ricorso avversario, stabilendo l’obbligatorietà della contribuzione a favore di FSBA per i datori di lavoro del settore artigiano.

Aderire a FSBA-EBNA-EBLART- SanArti CONVIENE!

  • L’adesione a FSBA è obbligo di legge in forza del decreto 148/2015 e della L.234/2021, avendo le Parti Sociali Nazionali dell’Artigianato costituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato (FSBA).
  • L’adesione ad EBNA è un obbligo contrattuale per chi applica contratti artigiani e le imprese versanti FSBA.
  • L’adesione ad EBLART, prevista dalle Parti Sociali Regionali nell’accordo Interconfederale Intercategoriale del 04/05/2021, è un obbligo contrattuale a partire da giugno 2021.
  • L’adesione a SanArti è un obbligo contrattuale per chi applica contratti artigiani dal mese di febbraio 2013.

L’adesione a FSBA consente alle imprese e ai lavoratori di accedere alle prestazioni di sostegno al reddito previste dal Decreto Legislativo n. 148/2015 in caso di sospensione o riduzione dell’attività Assegno di integrazione salariale AIS, Assegno cassa integrazione guadagni straordinaria ACIGS.

In sintesi…

  • L’adesione a EBNA-Eblart consente l’accesso alle prestazioni per imprese e lavoratori erogate dal fondo regionale dell’EBLART.
  • L’adesione a SanArti consente l’accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

Le prestazioni erogate da Eblart e da SanArti sono inoltre un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei Lavoratori, pertanto, l’Azienda che ometta i versamenti della contribuzione è responsabile verso i Lavoratori non iscritti della perdita delle prestazioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo, contrattuale e di legge, in materia di tutele reddituali nei confronti dei lavoratori.