Eblart

PRESTAZIONE FSBA “COVID-19” – MODALITA’ OPERATIVE

GUIDA AL CORRETTO UTILIZZO DELLA PRESTAZIONE FSBA “COVID-19”, UNICO AMMORTIZZATORE SOCIALE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE NEI CASI DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS.

L’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 26 febbraio 2020 dalle Parti Sociali (Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil), introduce, per la durata dell’emergenza CORONAVIRUS, uno specifico intervento di 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni), connesso alla sospensione dell’attività aziendale determinata da “COVID 19”.

Le prestazioni saranno concesse, fino all’esaurimento delle risorse appositamente stanziate, nel limite dell’attuale massimale mensile pari a € 1.199,72.

Al fine di garantire un tempestivo ed efficace accesso alla prestazione di FSBA “COVID-19”, solo per le richieste di interventi connessi alla causale Coronavirus, sono state introdotte dalla Presidenza di EBNA-FSBA, con la Delibera d’urgenza del 2 marzo u.s., alcune deroghe al Regolamento del Fondo:

  • possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione (la singola durata degli Accordi non può superare il mese di calendario; la validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020);
  • sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;
  • sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.

CHI PUO’ RICHIEDERE LA PRESTAZIONE FSBA “COVID-19”.

Possono accedere alla prestazione le imprese artigiane, con 1 o più dipendenti, aventi Codice Statistico Contributivo INPS uguale a 4.xx.xx (settore artigianato) e codice autorizzazione “7B”.

Per accedere alla prestazione COVID-19, l’impresa deve avere anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi.

Per quanto riguarda le imprese del settore Trasporto, la regolarità contributiva richiesta per accedere alle prestazioni decorre dalla data dell’Accordo TRASPORTO-FSBA del 3 dicembre 2017.

Possono accedere alla prestazione anche le imprese che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 36 mesi.

Se l’azienda è di nuova costituzione, la regolarità decorre dal mese di assunzione del primo lavoratore.

Queste imprese dovranno produrre all’Ente un’autocertificazione (mod. Autocertificazione contribuzione) nella quale indicheranno sotto la propria responsabilità la data di inizio attività, la decorrenza di assunzione del personale, ovvero il periodo in cui non hanno avuto in forza dipendenti.

Se l’azienda ha effettuato una trasformazione societaria o variazione del CSC, la regolarizzazione contributiva decorre da tale competenza.

I LAVORATORI INCLUSI NELLA DOMANDA DEVONO ESSERE STATI ASSUNTI PRIMA DEL 23/02/2020. 


REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA

Per quanto concerne le imprese che, pur essendo obbligate dalla legge, oggi non risultano in posizione regolare nei confronti di FSBA, si ribadisce che esse potranno accedere immediatamente alle prestazioni del Fondo, previa la regolarizzazione contributiva.

La regolarizzazione è dovuta anche se il datore di lavoro che vuole accedere alla prestazione, in passato ha corrisposto ai propri dipendenti l’E.A.R. (€ 25,00 lordi mensili).

Le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil, Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai, e che dimostrano di corrispondere ai propri lavoratori l’importo previsto per l’obbligazione alternativa alla adesione alla bilateralità, potranno chiedere all’Ente Bilaterale Regionale la restituzione della quota fissa versata ad EBNA per la bilateralità, fatta eccezione della quota dovuta per il funzionamento di FSBA attualmente stabilita di € 2,00 annui, prevista dall’Accordo interconfederale 18/01/2016, lettera c) delle contribuzioni ivi previste.

Resta inteso che la mancata adesione al sistema della bilateralità comporta l’inapplicabilità all’impresa e ai suoi dipendenti delle prestazioni, delle disposizioni e delle normative che dal sistema bilaterale dipendono e che sono pertanto applicabili per sole imprese rientranti nell’ambito del sistema bilaterale. (Accordo interconfederale 7 febbraio 2018)

La regolarità contributiva consente ai lavoratori e alle imprese artigiane di accedere alla prestazione “COVID-19” e alle prestazioni di sostegno al reddito previste dal Decreto Legislativo n. 148/2015 erogate da FSBA in caso di sospensione o riduzione dell’attività (assegno ordinario e assegno di solidarietà), nonché alle prestazioni del Fondo regionale EBLART a favore degli artigiani, dei lavoratori e delle famiglie.

QUANTO VERSARE

Per ogni mese da regolarizzare, l’azienda deve versare una quota fissa di € 7,65 per ogni dipendente, più una quota variabile pari allo 0,60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di ciascun lavoratore (0,45% a carico dell’azienda; 0,15% a carico dei lavoratori).

La quota di contribuzione in cifra fissa mensile pari a € 7,65 è dovuta per intero anche per gli apprendisti e per i lavoratori con contratto part-time.

Recupero mensilità arretrate
  • Ai fini del calcolo delle quote di contribuzione da versare per regolarizzare le mensilità scoperte, è necessario utilizzare il file excel fornito da EBLART (Rilevazione RIP mensile), inserendo i dati anagrafici dell’azienda (solo se neo-associata) e dei dipendenti, nonché gli importi della R.I.P per i mesi da regolarizzare. Si ricorda che la base occupazionale per il calcolo è da intendersi quella relativa al mese che si sta recuperando.
Recupero differenze passive su versamenti errati.
  • In caso di versamenti alla bilateralità errati per difetto, eseguiti da imprese già iscritte, occorrerà versare gli importi a saldo evidenziati nel dettaglio Contributi azienda del menu Anagrafiche -> azienda.
  • Qualora risultassero avanzi per versamenti di contributi in eccesso, tali crediti potranno compensare debiti riscontrati su altre mensilità.

COME VERSARE

L’importo dovuto ai fini della regolarizzazione contributiva dovrà essere versato tramite F24, utilizzando una o più righe.

Nella sezione Inps, nel campo <causale di contributo> occorre indicare il codice “EBNA” e nel campo <periodo di riferimento>, il mese e l’anno di competenza.

La quietanza dei versamenti mod. F24 e il mod. Rilevazione RIP mensile e devono essere inviati a EBLART all’indirizzo e-mail info@eblart.org.


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE

La domanda di prestazione deve essere presentata dall’impresa a FSBA tramite accesso alla piattaforma informatica SINAWEB.

La domanda relativa al periodo 26/02/2020 – 31/03/2020, deve essere inserita nella piattaforma entro il 30 aprile 2020.

Per i periodi successivi forniremo ulteriori comunicazioni tramite e-mail e sito www.eblart.it.

Alla domanda deve essere allegato il verbale di Accordo sindacale.


PROCEDURE (Registrazione sulla Piattaforma SINAWEB – Compilazione Accordo sindacale – Protocollazione Domanda)

Per poter presentare le richieste di prestazione è innanzitutto necessaria la REGISTRAZIONE dell’azienda o del consulente sulla piattaforma SINAWEB.

Per registrarsi si deve accedere alla pagina di login disponibile al seguente l’indirizzo:

https://areariservata.fondofsba.it

Cliccando sul link Non hai un account? Creane uno si può effettuare una nuova registrazione. Il Sistema propone la scelta tra le seguenti tipologie di utente:

  • Azienda
  • Consulente/Centro servizi

CONSULENTE/CENTRO SERVIZI – Gli Utenti possono richiedere direttamente le credenziali di accesso.

AZIENDE – In caso di aziende non presenti in banca dati, la richiesta di credenziali è possibile soltanto a seguito dell’inserimento dei dati in anagrafica da parte dell’Ente Bilaterale Regionale. A tal fine, l’azienda deve inviare  i propri dati tramite e-mail all’EBLART.

Per entrambe le tipologie il Sistema richiede le stesse informazioni di base (E-mail, password, nome, cognome) e il codice fiscale in caso di registrazione come Consulente/Centro servizi).

In caso di anomalie riscontrate durante la procedura di registrazione e in caso di mancato recapito della mail di conferma, occorre inviare una mail all’indirizzo sistemiinformativi@ebna.it  con le seguenti caratteristiche: 

OGGETTO: CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA SINAWEB 

  • TIPOLOGIA DI UTENTE: AZIENDA o CONSULENTE 
  • USERNAME: CODICE FISCALE (in caso di CONSULENTE) o MATRICOLA INPS e REGIONE (in caso di azienda) 
  • MAIL/PEC UTILIZZATA 

Completata la registrazione con la creazione delle credenziali di accesso, si può iniziare l’iter di presentazione della domanda di prestazione.

Occorre, innanzitutto, selezionare la tipologia di prestazione COVID 19 CORONAVIRUS – Assegno ordinario.

Successivamente, si deve ricercare l’azienda per la quale si sta presentando la domanda, inserendo la Ragione Sociale oppure la Matricola INPS dell’azienda.

Se l’azienda non è presente (perché evidentemente non ha mai versato la contribuzione ad EBNA-FSBA), è necessario caricare le anagrafiche dell’azienda e dei lavoratori nella piattaforma SINAWEB o, in alternativa, va compilato ed inviato a EBLART all’indirizzo e-mail info@eblart.org  il file excel per l’inserimento anticipato Azienda/Lavoratori.

Si può, quindi, procedere alla COMPILAZIONE DELL’ACCORDO SINDACALE inserendo i dati richiesti nell’apposito form.

Una volta inseriti i dati si deve generare e scaricare il testo dell’accordo in formato pdf che dovrà essere firmato dal rappresentante legale dell’azienda e da almeno un rappresentante delle Organizzazioni sindacali Cgil, Cil e Uil (Delegato Sindacale di Bacino o struttura sindacale territoriale). Clicca qui per avere i riferimenti dei Delegati sindacali di bacino.

L’accordo sindacale, una volta firmato, deve essere caricato nella piattaforma SINAWEB.

A questo punto è possibile procedere alla PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda può essere protocollata anche senza l’accordo sindacale, che tuttavia deve essere inviato all’EBLART in una fase successiva, antecedente alla prima rendicontazione delle assenze. L’accordo può essere sottoscritto anche in modalità telematica.


RICHIESTA TICKET INPS PER LA CONTRIBUZIONE CORRELATA

Le aziende che intendono avvalersi delle prestazioni FSBA devono richiedere, prima di presentare la domanda, il Ticket tramite l’apposito servizio online dell’INPS. Il Ticket va utilizzato sia in fase di caricamento della domanda sul portale FSBA, che nella compilazione degli Uniemens, per consentire l’accredito della “Contribuzione correlata” per le prestazioni erogate da FSBA, così come stabilito dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015.

Il Ticket va inserito nella Piattaforma FSBA, durante la compilazione dell’Accordo sindacale.

PROCEDURA PER RICHIESTA:

Poretale INPS. 

  • Verifica attribuzione all’impresa del codice 7B (in caso negativo richiesta tramite Cassetto Previdenziale) 
  • SERVIZIO – Servizi per aziende e consulenti 

Uniemens 

  • RICHIESTA TICKET
    • MATRICOLA
      • ANNO (SOSPENSIONE) 
      • TIPOLOGIA: FSBA- ASSEGNO ORDINARIO
      • CREA TICKET