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Prestazioni del FSBA

Le prestazioni di sostegno al reddito del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA).

Dal 1° gennaio 2023 è in vigore il nuovo regolamento di FSBA.

Prestazioni di sostegno al reddito erogate da FSBA in favore dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane:

  • Assegno di integrazione salariale (AIS), per causali ordinarie (a prescindere dal numero di lavoratori in forza) e causali straordinarie (che abbiamo in media fino a 15 lavoratori in forza) per massimo 26 settimane nel biennio mobile, di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili alle imprese vincolate a FSBA, 
  • Assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie (ACIGS).

Per quanto riguarda l’aliquota contributiva, dal 1° gennaio 2023, è pari a:

  • 0,60%, per il finanziamento dell’AIS, dell’imponibile previdenziale per le imprese fino a 15 dipendenti;
  • 1% per il finanziamento dell’AIS, dell’imponibile previdenziale per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.

Queste aliquote sono ripartite per ¾ a carico dell’impresa artigiana e per ¼ a carico dei lavoratori.

Possono accedere alle prestazioni erogate da FSBA tutti i lavoratori dipendenti (anche part- time), che hanno un’anzianità aziendale di effettivo lavoro pari ad almeno 30 giorni. Sono compresi i lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei:

  • dirigenti,
  • lavoratori cui trova applicazione il CCNL Edilizia artigianato,
  • lavoratori/collaboratori atipici (ad esempio: co.co.co., tirocinanti ecc…).

Per avere accesso alle prestazioni FSBA l’impresa artigiana deve avere regolarità contributiva. Le imprese che non sono in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 potranno versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a 100 euro per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità.