Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato eroga alternativamente le due prestazioni previste dal D.Lgs. 148/2015 (artt. 30 e 31):
L’organizzazione ed il funzionamento del Fondo è disciplinato dal Regolamento, in conformità agli Accordi Interconfederali ed alle disposizioni contenute nell’Atto Costitutivo e nello Statuto di FSBA.
Gli Accordi Interconfederali del 17 dicembre 2018 e del 4 febbraio 2019 hanno migliorato ulteriormente le prestazioni del Fondo con l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in via sperimentale, di alcune importanti novità volte ad ampliare la possibilità di accesso alle prestazioni e ad aumentare la durata e l’importo dei trattamenti di integrazione salariale di Assegno Ordinario e di Assegno di Solidarietà.
Ai dipendenti sospesi dal lavoro a zero ore o che effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, l’assegno ordinario è corrisposto nei seguenti casi:
L’assegno di solidarietà è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, nel caso di riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Entrambe le prestazioni del FSBA (ASSEGNO ORDINARIO e ASSEGNO DI SOLIDARIETA’) saranno concesse nel limite unico dell’attuale massimale mensile pari a € 1.199,72, aggiornato in base al massimale più elevato previsto dall’INPS per i trattamenti di integrazione salariale (circolare n. 20 del 10 febbraio 2020).
L’arco temporale di riferimento per la fruizione di questi trattamenti è il “biennio mobile”, che decorre dal momento in cui l’impresa accede ad un primo intervento di sostegno al reddito erogato da FSBA.
La Circolare INPS n. 53 del 12.4.2019 ha fornito le istruzioni volte a consentire l’accredito della “Contribuzione correlata” per le prestazioni erogate da FSBA, così come stabilito dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015.
Nello specifico:
Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA.
Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale o del lavoratore.