Il Fondo interviene a favore delle aziende per il ripristino dell’attività lavorativa quando si verifichi una interruzione dovuta a cause accidentali, ad eventi atmosferici eccezionali e a calamità naturali.
Per eventi atmosferici eccezionali si intendono: uragani, trombe d’aria, fulmini, grandine, neve, quando detti eventi violenti sono caratterizzati da effetti prodotti su diverse aziende sulla stessa area.
Per calamità naturali si intendono: terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane, incendio dell’azienda provocato da incendio di boschi e colture comunicanti con la stessa.
Il Fondo interviene nella misura massima del 30% delle spese sostenute dall’azienda, per un massimo di € 8.000,00 annue.
La domanda (Mod_09) deve essere inoltrata all’Ente entro 180 giorni dalla data dell’evento.