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Compiti attribuiti al Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 50 D.Lgs. 81/2008)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è  consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/2008;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dal citato art. 37 D.Lgs. 81/2008;
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. partecipa alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro (art. 35 D.Lgs. 81/2008); m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  11. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  12. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.