15 Gen Nuove disposizioni: riduzione del premio INAIL per le imprese artigiane senza infortuni
L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 12320 del 18 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla riduzione del premio per le imprese artigiane che non hanno registrato infortuni nell’arco del biennio 2022-2023, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La riduzione pari al 4,81% dell’importo del premio dovuto per il 2024, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l’autoliquidazione 2024/2025.
Per beneficiare di questa riduzione, le imprese artigiane devono essere iscritte alla Gestione dell’artigianato e devono rispettare tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalle normative di settore. Inoltre, è necessario che non siano stati registrati infortuni durante il biennio 2022-2023.
Un altro requisito fondamentale per accedere al beneficio è la presentazione della richiesta preventiva, che deve essere effettuata barrando la casella “Certificato di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2023, da inviare entro il 29 febbraio 2024.
Questa misura rappresenta un incentivo per le imprese che si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro e privo di incidenti, contribuendo a una riduzione dei costi assicurativi.