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Novità introdotte dal D.L. Agosto (Decreto Legge 14 Agosto 2020, n. 104) Adeguamento procedure Assegno ordinario FSBA Covid-19 Il Decreto Legge 14 Agosto 2020, n. 104, c.d. Decreto Agosto, ha ridefinito il panorama degli ammortizzatori sociali targati “emergenza Covid-19”, introducendo un nuovo pacchetto di 18 settimane che i datori di lavoro possono utilizzare per coprire con l’integrazione salariale i periodi di sospensione dell’attività lavorativa ricompresi fra il 13 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020. Per i periodi decorrenti dal 13 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020 le imprese hanno a disposizione 9 settimane di Assegno Covid-19 senza alcun onere a loro carico. E’ sufficiente proseguire la rendicontazione delle ore di assenza nella domanda già protocollata nella piattaforma SINAWEB. Per le ulteriori 9 settimane il Fondo dovrà fornire indicazioni in merito. (continua)

Agli Sportelli Territoriali dell'EBLART possono rivolgersi gratuitamente sia le imprese che i lavoratori interessati a ricevere assistenza e consulenza in sede di iscrizione, di presentazione di richieste di prestazioni e della relativa documentazione, di acquisizione di informazioni sul loro rapporto con EBLART e, in generale, sulle prestazioni e sui servizi offerti dai vari Enti/Fondi che compongono il Sistema Bilaterale dell’Artigianato.

Consulta l'elenco degli Sportelli Territoriali operanti nella Regione Lazio (vai alla pagina)

Con la circolare n. 53 del 12 aprile 2019, l’INPS prende in esame l’accredito della contribuzione correlata alle prestazioni erogate dai Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, per fornire le istruzioni operative e contabili con specifico riferimento al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA).

Com’è noto, il D.lgs. n. 148/2015 prevede che nei casi di erogazione dell’assegno ordinario o di solidarietà, la contribuzione correlata a tali prestazioni venga versata all’INPS dal datore di lavoro, il quale potrà poi richiederne il rimborso al Fondo di solidarietà.

Con la circolare n. 53, l’INPS sposta l’onere del versamento della contribuzione correlata direttamente in capo ai Fondi di solidarietà a carico dei quali tale onere è giuridicamente previsto, motivando questa scelta con l’obiettivo di rafforzare i livelli di tutela previdenziale del lavoratore. Una scelta che rappresenta una semplificazione notevole per i datori di lavoro.

ALLEGATI: Circolare INPS n. 53 del 12/04/2019. Nota riassuntiva delle attività essenziali previste dall’Istituto sia per la gestione del pregresso (fino al 30 aprile 2019), sia per la successiva gestione ordinaria dal 1° maggio 2019.

Il nuovo Accordo Interconfederale sottoscritto il 4 febbraio 2019 dalle Parti Sociali dell'Artigianato, riguarda l’aumento del massimale previsto da FSBA sia per la prestazione di Assegno ordinario che per la prestazione di Solidarietà (per il 2019, pari a € 1.193,75) a sostegno del reddito dei lavoratori dell’artigianato in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. L'Accordo stabilisce anche nuovi termini circa la regolarità contributiva utile ai fini dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo, fissata in 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione dell'azienda a FSBA. (Leggi il testo dell'Accordo)