Eblart

Contribuzione EBNA/FSBA

Come aderire

ADERIRE ALL’EBLART CONVIENE ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI!

Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA)
Regole per il versamento della contribuzione

 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, prende avvio il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), a seguito dell’adeguamento del fondo stesso alle nuove prescrizioni di legge in materia di ammortizzatori sociali e fondi di solidarietà (D.lgs 148/2015). Tale adeguamento comporta anche una rimodulazione della contribuzione destinata a EBNA.

 

ADERENDO A EBNA/FSBA SI ADERISCE AUTOMATICAMENTE ALL’EBLART.

 

 

1. Chi versa a FSBA

Il campo di applicazione della contribuzione a FSBA comprende:

  • tutti i lavoratori dipendenti da aziende artigiane (corrispondenti al settore 4 nell’inquadramento Inps ai fini previdenziali escluse quelle indicate al punto 5), indipendentemente dal CCNL applicato dall’azienda;
  • tutti i lavoratori dipendenti da aziende che applicano uno dei CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti sociali istitutive di FSBA e stipulanti l’accordo interconfederale 10/12/2015, sprovviste di ammortizzatori sociali “ordinari” (ossia aziende che non beneficiano degli ammortizzatori sociali disciplinati nel Titolo I del D.lgs 148/2015), a prescindere dalla qualifica di imprese artigiane;
  • tutti i lavoratori, in caso di scelta del datore di lavoro, degli enti e delle società costituiti partecipati o promossi dalle Parti sociali dell’Artigianato.

 

 

Il versamento della contribuzione a FSBA, nelle tre ipotesi sopra indicate, avviene indipendentemente dal requisito dimensionale dell’azienda e si applica, pertanto, anche ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti, caratterizzando e rendendo unico il sistema di tutele offerto dal comparto dell’artigianato.

 

 

2. Quanto versare a EBNA – FSBA

La contribuzione a EBNA-FSBA consiste in un unico contributo che si compone di due quote calcolate come segue da versare unitariamente al fondo:

  • dal 1° gennaio 2016, quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità per le prestazioni EBNA;
  • dal 1° gennaio 2016, quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA.
  • dal 1° luglio 2016, sempre per FSBA, si aggiunge un’ulteriore quota variabile pari allo 0,15% dellaretribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore. Se l’operatività di FSBA verrà raggiunta antecedentemente a tale data, anche tale quota di contribuzione dovrà essere versata a decorrere dall’effettiva del fondo, in caso contrario la quota resterà comunque dovuta a decorrere dal 1° luglio 2016.

 

La “retribuzione imponibile previdenziale” sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste.

 

In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità; infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.

 

3. Lavoratori soggetti alla contribuzione EBNA – FSBA

La contribuzione a EBNA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.

 

Anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese, la contribuzione a FSBA resta interamente dovuta.

 

Si evidenziano, in particolare, le seguenti ipotesi:

 

  • Part-time: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione è sempre dovuta in misura intera (7,65 euro mensili).
  • Apprendisti: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione è sempre dovuta in misura intera (7,65 euro mensili).
  • Lavoratoria chiamata: la quota variabile della contribuzione risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese. La quota fissa della contribuzione (7,65 euro mensili), in presenza di attività lavorativa, è sempre dovuta in misura intera; mentre, in assenza di attività lavorativa (a seguito di chiamata) e di indennità di disponibilità, non è dovuta.
  • Lavoratori a domicilio: la contribuzione non è dovuta.
  • Dirigenti: la contribuzione non è dovuta.
  • Sono altresì esclusi tutti i lavoratori cui trova applicazione il CCNL Edilizia artigianato

 

4. Quando e come versare a EBNA – FSBA

Il versamento della contribuzione avviene mediante modello F24 con causale contributo “EBNA” (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 70/2010), seguendo le medesime modalità operative già in uso fino a dicembre 2015 per il precedente regime di contribuzione.

 

Il contributo a EBNA-FSBA va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga di riferimento (es. contribuzione relativa al periodo di paga marzo deve essere versata entro 16/04).

 

Parallelamente, nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice “EBNA” (Inps, circ. 122/2010), nell’elemento <CodConv> dell’elemento <Conv>, con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, e il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell’attributo <Periodo>.

 

Con riferimento alla nuova contribuzione decorrente dal 1° gennaio 2016, stante la natura della contribuzione a FSBA, si applica il seguente trattamento contributivo:

 

  • la quota variabile della contribuzione è parificabile a contribuzione obbligatoria. Pertanto, sul contributo dello 0,45% a carico azienda non è più dovuto il versamento all’Inps del contributo di solidarietà 10%;
  • la quota fissa della contribuzione (7,65 euro mensili e 91,80 euro annui) resta invece soggetta a contributo di solidarietà 10% all’Inps (codice “M980”) con riferimento all’importo destinato alle “Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.” pari a 27,25 euro annui (fatta salva la particolare casistica di cui al successivo punto 5).

 

5. Imprese soggette a trattamenti di integrazione salariale

Un particolare regime contributivo a FSBA trova applicazione in caso di imprese, sia artigiane che non artigiane che applicano CCNL dell’artigianato, che siano contemporaneamente beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 (es. imprese industriali soggette a Cigo e/o Cigs; imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti soggette a Cigs; ecc.).

 

Per queste imprese, in considerazione del contemporaneo assoggettamento al sistema di integrazione salariale dell’Inps, non è dovuta la contribuzione a FSBA ma solo a EBNA è dovuta con le seguenti particolarità:

 

  • è dovuta la quota fissa pari a 10,42 euro mensili e 125 euro annui. Si precisa, a tale riguardo, che la quota fissa di 10,42 euro mensili deve comunque essere versata applicando le nuove regole descritte nei punti precedenti e non quelle previgenti particolarità relative a lavoratori part- time, apprendistato, ecc.);
  • non è dovuta la quota variabile destinata a FSBA pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

 

Per queste imprese, il contributo di solidarietà 10% all’Inps è dovuto con riferimento all’importo destinato alle “Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR” pari a 60,50 euro annui.

 

Infine, poiché l’assoggettamento o meno delle imprese in esame al sistema di integrazione salariale dell’Inps (Titolo I del D.lgs n. 148/2015) può variare anche di mese in mese in relazione al limite dimensionale dell’impresa, lo stesso vale e si riflette nella determinazione della contribuzione dovuta a FSBA:

 

  • se nel mese di competenza, anche in relazione al limite dimensionale dell’impresa calcolato in base alle disposizioni di legge e di prassi dell’Inps, l’impresa è soggetta al sistema di integrazione salariale dell’Istituto e risulta dovuta la relativa contribuzione di finanziamento per Cig, allora la contribuzione a FSBA è dovuta nella quota fissa pari a 10,42 euro mensili;
  • se invece nel mese di competenza l’impresa non risulta soggetta al sistema di integrazione salariale dell’Inps e non risulta dovuta la relativa contribuzione di finanziamento per Cig, allora la contribuzione a FSBA è dovuta in base alle modalità generali (quota fissa pari a 7,65 euro mensili e quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).
ISTRUZIONI COMPILAZIONE F24 - Agenzia delle Entrate

SI RICORDA CHE LE QUOTE VERSATE ALL’EBNA MEDIANTE F24 VANNO INSERITE NELL’UNIEMENS. (MODULO ISTRUZIONI) TRAMITE IL SUDDETTO DOCUMENTO L’ENTE ATTRIBUISCE AL LAVORATORE IL VERSAMENTO GARANTENDONE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAGLI ENTI BILATERALI REGIONALI. NEL CASO DI MANCATO INCROCIO DEI DATI F24 E UNIEMENS TALE DIRITTO NON E’ PIU’ GARANTITO.

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