Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA)
Regole per il versamento della contribuzione
A decorrere dal 1° gennaio 2016, prende avvio il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), a seguito dell’adeguamento del fondo stesso alle nuove prescrizioni di legge in materia di ammortizzatori sociali e fondi di solidarietà (D.lgs 148/2015). Tale adeguamento comporta anche una rimodulazione della contribuzione destinata a EBNA.
Il campo di applicazione della contribuzione a FSBA comprende:
Il versamento della contribuzione a FSBA, nelle tre ipotesi sopra indicate, avviene indipendentemente dal requisito dimensionale dell’azienda e si applica, pertanto, anche ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti, caratterizzando e rendendo unico il sistema di tutele offerto dal comparto dell’artigianato.
La contribuzione a EBNA-FSBA consiste in un unico contributo che si compone di due quote calcolate come segue da versare unitariamente al fondo:
La “retribuzione imponibile previdenziale” sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste.
In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità; infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.
La contribuzione a EBNA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese, la contribuzione a FSBA resta interamente dovuta.
Si evidenziano, in particolare, le seguenti ipotesi:
Il versamento della contribuzione avviene mediante modello F24 con causale contributo “EBNA” (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 70/2010), seguendo le medesime modalità operative già in uso fino a dicembre 2015 per il precedente regime di contribuzione.
Il contributo a EBNA-FSBA va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga di riferimento (es. contribuzione relativa al periodo di paga marzo deve essere versata entro 16/04).
Parallelamente, nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il codice “EBNA” (Inps, circ. 122/2010), nell’elemento <CodConv> dell’elemento <Conv>, con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, e il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell’attributo <Periodo>.
Con riferimento alla nuova contribuzione decorrente dal 1° gennaio 2016, stante la natura della contribuzione a FSBA, si applica il seguente trattamento contributivo:
Un particolare regime contributivo a FSBA trova applicazione in caso di imprese, sia artigiane che non artigiane che applicano CCNL dell’artigianato, che siano contemporaneamente beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 (es. imprese industriali soggette a Cigo e/o Cigs; imprese artigiane dell’indotto con più di 15 dipendenti soggette a Cigs; ecc.).
Per queste imprese, in considerazione del contemporaneo assoggettamento al sistema di integrazione salariale dell’Inps, non è dovuta la contribuzione a FSBA ma solo a EBNA è dovuta con le seguenti particolarità:
Per queste imprese, il contributo di solidarietà 10% all’Inps è dovuto con riferimento all’importo destinato alle “Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR” pari a 60,50 euro annui.
Infine, poiché l’assoggettamento o meno delle imprese in esame al sistema di integrazione salariale dell’Inps (Titolo I del D.lgs n. 148/2015) può variare anche di mese in mese in relazione al limite dimensionale dell’impresa, lo stesso vale e si riflette nella determinazione della contribuzione dovuta a FSBA:
SI RICORDA CHE LE QUOTE VERSATE ALL’EBNA MEDIANTE F24 VANNO INSERITE NELL’UNIEMENS. (MODULO ISTRUZIONI) TRAMITE IL SUDDETTO DOCUMENTO L’ENTE ATTRIBUISCE AL LAVORATORE IL VERSAMENTO GARANTENDONE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAGLI ENTI BILATERALI REGIONALI. NEL CASO DI MANCATO INCROCIO DEI DATI F24 E UNIEMENS TALE DIRITTO NON E’ PIU’ GARANTITO.